In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 32, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dalla vigente normativa per tempo. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.