Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa del 15 %.
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20 % della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
Per il primo anno di entrata in vigore della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31/12/2013.
Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza
pagata nel caso di incapienza.
Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.